Consulenza del Lavoro

lunedì 24 ottobre 2011

TIROCINI FORMATIVI modificati dalla manovra estiva del 2011

Il tirocinio è un percorso formativo presso un'azienda tramite il quale il tirocinante può migliorare la propria preparazione e sperimentare le proprie abilità al fine di addivenire ad una scelta professionale consapevole, mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.
I destinatari sono:
studenti della scuola secondaria;
disoccupati e inoccupati, compresi gli iscritti in liste di mobilità;
soggetti svantaggiati e portatori di handicap;
studenti universitari, studenti di scuola secondaria superiore, di Istituti Professionali di Stato o dei corsi di Formazione Professionale.
I tirocini non costituiscono rapporto di lavoro e quindi non sono soggetti a contributi INPS ma soltanto a contributi INAIL e le eventuali somme erogate come sussidio alla formazione sono soggette a ritenute fiscali quali redditi assimilati a quelli da lavoro subordinato; le aziende con non più di 5 dipendenti a tempo indeterminato possono ospitare 1 tirocinante; se i dipendenti a tempo indeterminato sono invece tra 6 e 19 si possono ospitare fino a 2 tirocinanti; se i dipendenti a tempo indeterminato sono più di 20 si possono ospitare tirocinanti fino al 10% dei suddetti dipendenti.
A seguito della manovra emanata dal governo nell'estate 2011, e dell'intervento interpretativo della stessa fatta dal Ministero del Lavoro con la circolare n. 24/2011 sono stati delineati quattro tipi di tirocini.
1) Tirocini formativi e di orientamento. I destinatari sono i neo diplomati o neo laureati. La durata massima del contratto è di 6 mesi ed è attivabile entro e non oltre 12 mesi dal conseguimento del diploma o della laurea.
2) Tirocini di inserimento al lavoro o reinserimento. I destinatari sono i disoccupati, i lavoratori in mobilità, gli inoccupati (chi non ha mai lavorato) che possa provare tale situazione tramite certificato del Centro per l'Impiego. La durata massima è di 6 mesi e il vincolo dei 12 mesi dal conseguimento del diploma o della laurea non si applica.
3) Tirocinio con categorie disagiate. I destinatari sono i disabili, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti alcolisti e detenuti, immigrati, altri svantaggiati individuati dalle province e dalle regioni. Tali tirocini sono regolati dalla legge n. 68/1999 e da leggi regionali e le novità introdotte dalla manovra estiva non si applicano.Per le persone svantaggiate ai sensi del comma 1, art.4 della legge 381/91 la durata massima è di 12 mesi. Per i portatori di handicap la durata massima è di 24 mesi.
4) Tirocini curriculari. Si tratta di tirocini inclusi nei piani di studio delle Università e degli istituti scolastici la cui finalità sia quella di affinare il processo di apprendimento e di formazione con una modalità di alternanza tra scuola e lavoro. I destinatari sono Studenti universitari, di scuola media superiore o di istituti professionali. La loro regolamentazione e rinviata alle regole interne dei singoli istituti formativi salvo il fatto che debbano tenersi esclusivamente durante la frequenza del corso di studi. Anche questo tipo di tirocinio non è influenzato dalle norme dettate dalla manovra estiva 2011.
Il nostro studio professionale, grazie alla delega ricevuta dalla FONDAZIONE CONSULENTI PER IL LAVORO è in grado di attivare tirocini formativi entro una settimana dall'incarico ricevuto dalle aziende.
Esistono anche tirocini finanziati dalla Regione Lazio tramite appositi incentivi economici, ma soltanto nel caso in cui l'azienda ospitante assuma l'obbligo di trasformarli in rapporto di lavoro subordinato al termine del tirocinio e con un ulteriore contributo economico, ad assunzione avvenuta, sempre a carico della Regione. Chi fosse interessato a tali sovvenzioni può ricevere informazioni cliccando quì
Va detto, infine, che il tirocinio se usato bene può diventare il canale preferenziale per inserire i giovani nel mondo del lavoro. Le aziende hanno in mano uno strumento che permette di valutare nei tempi giusti le qualità del lavoratore e la compatibilità delle sue caratteristiche con le specifictà dell'azienda, permettendo inoltre di erogare al tirocinante la formazione necessaria per permettergli di effettuare al meglio le mansioni a lui richieste. Anche perché senza l'adeguata formazione si rischia l'insuccesso anche per le operazioni più elementari. Proprio come succede nel breve video che vi proponiamo qui sotto.


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