Consulenza del Lavoro

domenica 23 ottobre 2011

FERIE

L'istituto delle ferie ha avuto modifiche importanti nell'anno 2003, ma ancora oggi non tutti sanno esattamente come è regolato. Perciò proviamo a riassumerne i concetti fondamentali. L’art. 10 del D.Lgs. n. 66/2003 ha introdotto il principio che il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane, fatte salve condizioni di miglior favore stabilite dalla contrattazione collettiva e che tale periodo minimo non può essere sostituito dalla indennità per ferie non godute, ad eccezione del caso in cui ci sia la risoluzione del rapporto di lavoro. Inoltre il D.Lgs. n. 213/2004, ha introdotto specifiche sanzioni amministrative per i comportamenti omissivi del datore di lavoro in materia di godimento delle ferie, quantificandole con un minimo di 130 euro e un massimo di 780 euro per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisce la violazione. Un eventuale accordo transattivo, stipulato in costanza di rapporto di lavoro,di rinuncia alle ferie maturate nel periodo successivo al 29 aprile 2003 (data da cui decorre la nuova normativa)sarebbe nullo, trattandosi di diritto indisponibile. Sia la norma sopra indicata che l'art. 2109 del Codice Civile evidenziano che il periodo feriale debba essere possibilmente continuativo, tenuto conto delle esigenze del datore di lavoro e del lavoratore. Comunque Il periodo quadrisettimanale può essere utilizzato, per un massimo di due settimane, entro i diciotto mesi successivi alla sua maturazione, ferma restando la possibilità, attraverso la pattuizione collettiva, di stabilire condizioni migliori. L'INPS ha chiarito in più circolari che il momento impositivo e la collocazione temporale dei contributi dovuti sul compenso delle ferie non godute coincidono con il diciottesimo mese successivo al termine dell’anno solare di maturazione delle stesse o con il più ampio termine contrattuale. I datori di lavoro sono, quindi, tenuti a sommare alla retribuzione imponibile del mese successivo a quello di scadenza anche l’importo corrispondente al compenso ferie non godute, sebbene non ancora realmente corrisposto in ragione dell’espresso divieto di cui al c. 2 dell’art. 10 del D.Lgs. n. 66/2003. Naturalmente nel caso in gui dette ferie venissero godute e pagate successivamente, tali importi non dovranno essere soggetti a contributi perchè gli stessi sono stati già pagati. Le modalità con cui regolare tale ultimo caso sono espressamente indicate nella circolare n. 7 emanata dall'INPS in data 15 gennaio 2010.

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