La legge di stabilità 2015 prova ad espandere l'utilizzo del contratto di lavoro a tempo indeterminato introducendo un esonero contributivo triennale per le assunzioni effettuate nell'anno in corso. Ma le interpretazioni normative date dall'INPS nella circolare n. 17 del 29/01/2015, anziché inquadrare tale esonero quale volontà del legislatore di ridurre in modo strutturale il costo del lavoro per favorire forme di occupazione stabile, qualifica il contenuto del comma 118 e seguenti della Legge n. 190/2014 come un incentivo, facendo scaturire da tale inquadramento tutta una serie di vincoli e condizioni che occorre tenere ben presenti. Vediamo in dettaglio come si articola il provvedimento.
Misura dell’esonero
Il beneficio in questione consiste nel completo abbattimento
dei contributi previdenziali, con esclusione esplicita dei premi INAIL, a
carico di tutti i datori di lavoro privati inclusi quelli agricoli, anche se
per questi ultimi è prevista una particolare procedura e condizioni minime di
accesso di cui non parleremo per brevità di trattazione. La durata dell’esonero
è di trentasei mesi a partire dalla data di assunzione, mentre dal punto di
vista quantitativo è soggetto ad un tetto massimo annuale di 8.060,00 Euro, con
soglia mensile di 671,66 Euro e giornaliera di 22,08 Euro (8.060,00/365 gg.). Va
evidenziato che la soglia mensile di cui sopra potrà essere superata (es. in
costanza di aumento di imponibile per mensilità aggiuntiva) qualora nei mesi
precedenti si sia verificato un suo
utilizzo inferiore ed entro l’importo non utilizzato. In relazione ai contratti
di lavoro part-time e ripartito l’esonero va riproporzionato in base alla
ridotta prestazione lavorativa di ciascun lavoratore rispetto all’orario
ordinario previsto dalla legge o dal contratto collettivo.
Natura dell’esonero
La circolare dell’INPS sopra indicata qualifica l’esonero
contributivo in questione quale incentivo
all’occupazione non finalizzato a creare “nuova occupazione” bensì a “promuovere
la massima espansione dei rapporti a tempo indeterminato”. Vedremo in seguito
che sia la qualifica di incentivo che l’interpretazione della volontà del
legislatore fatta dall’INPS ha risvolti particolari sulle condizioni per il
diritto all’esonero contributivo. Inoltre la circolare in parola chiarisce che
l’esonero non rientra nelle ipotesi di aiuti di Stato ai sensi dell’art. 107
del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, quindi non esiste l’obbligo
dell’incremento occupazionale (criterio ULA) né si deve tenere conto del tetto
del 50% dei costi salariali durante il periodo massimo di 12 mesi successivi
all’assunzione.
Rapporti di lavoro
incentivati
Tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ancorché
in regime di part-time, inclusi quelli instaurati con i soci di cooperative,
con il personale con qualifica dirigenziale, e quelli instaurati a scopo di
somministrazione, con l’esclusione dei contratti di apprendistato, lavoro
domestico, lavoro a chiamata o intermittente.
Condizioni
La fruizione del diritto all’esonero contributivo triennale
è subordinato alla sussistenza, alla data dell’assunzione, delle seguenti
condizioni:
1) il lavoratore da assumere non ha
avuto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, un contratto di lavoro a tempo
indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, anche sotto forma di
apprendistato, di lavoro domestico o a scopo di somministrazione. L’unico
contratto di lavoro a tempo indeterminato svolto nei sei mesi precedenti che
non fa perdere il diritto all’esonero è quello intermittente.
2) Il lavoratore, nel periodo che va
dal 01/10/2014 al 31/12/2014, non ha avuto rapporti di lavoro a tempo
indeterminato con il datore di lavoro che richiede l’incentivo, o con società
da questi controllate o a questi collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c., nonché
facenti capo, ancorché per interposta persona, al datore di lavoro medesimo. A
tale proposito va tenuto conto non soltanto della composizione del capitale
sociale delle società in questione, ma più in generale la capacità di influenza
esistente tra il datore di lavoro richiedente l’incentivo e la società da cui
proviene il lavoratore, badando non soltanto all’ultimo comma dell’art. 2359
c.c. (possesso di 1/5 dei voti in assemblea o 1/10 nelle società quotate) ma
anche al comma 3 del medesimo articolo in cui si parla di influenza dominante
in virtù di particolari vincoli contrattuali. Né bisogna dimenticare che nella
prassi gli istituti previdenziali siano andati a verificare in questi anni non
soltanto le posizioni proprietarie e societarie ma anche i rapporti di natura
parentale.
3) Il datore di lavoro che assume non
ha beneficiato dell’esonero contributivo in parola per lo stesso lavoratore in
un precedente rapporto di lavoro. In pratica l’esonero è un beneficio che il
dipendente porta in dote e lo trasferisce a qualsiasi datore di lavoro diverso
da quello che ne ha già usufruito in un precedente rapporto di lavoro agevolato,
e in tal caso lo fa per il periodo
residuo rispetto ai trentasei mesi totali, ma ovviamente devono essere passati
sei mesi dal precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
4) Il datore di lavoro è in regola con
gli obblighi di contribuzione previdenziale e assistenziale e non viola le
norme fondamentali poste a tutela delle condizioni di lavoro (norme sulla
sicurezza dei luoghi di lavoro ai sensi della tabella A allegata al D.M. 24/10/2007
e successive disposizioni) utili per il rilascio del documento unico di
regolarità contributiva (DURC).
5) L’assunzione non viola il diritto di
precedenza fissato dalla legge o dal contratto collettivo. Qui dobbiamo
distinguere due fattispecie: a) diritto fissato dalla legge come il caso del
lavoratore licenziato per riduzione di personale (art. 15 comma 6 L. 264/49) nei sei mesi
precedenti; b) diritto fissato dalla legge e/o dal contratto collettivo per i
contratti a termine con durata superiore a sei mesi cessati nei 12 mesi
precedenti (D.Lgs. n.368/2001 modificato dalla L. n. 78/2014). Nei casi di cui
alla lettera a) il datore di lavoro deve offrire la nuova assunzione al
lavoratore che vanta il diritto di precedenza, potendo assumere altro
lavoratore con agevolazione solo in caso di rifiuto da parte del lavoratore
titolare di quel diritto. Nel caso di cui alla lettera b), invece, il diritto
di precedenza non è automatico e perché si inveri (D.Lgs. 368/2001 art.5 comma
4-sexies) c’è bisogno “che il lavoratore manifesti in tal senso la propria
volontà al datore di lavoro entro sei mesi … dalla data di cessazione del
rapporto stesso e il diritto si
estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.”
Da ciò discende la completa
libertà di scelta del lavoratore da assumere con l’agevolazione in parola da
parte del datore di lavoro che non abbia ricevuto manifestazioni di esercizio
del diritto di precedenza da parte di lavoratori il cui rapporto di lavoro a
termine di durata superiore a sei mesi, anche a seguito di più rapporti di
lavoro, sia cessato nei dodici mesi
precedenti. Leggere a tale proposito la circolare n. 16 del 22/07/2014 della
Fondazione Studi Consulenti del Lavoro che conforta tale interpretazione. Le
circolari INPS non riportano tale differenza di trattamento del diritto di
precedenza (es. Circ. 137/2012) ma la
legge parla chiaro e quindi il datore di lavoro può comportarsi secondo legge anche
ricorrendo al giudice del lavoro in caso di contestazioni infondate da parte
degli enti previdenziali. Su questo argomento, infine, va detto che quello di
precedenza rientra tra i diritti disponibili e può essere oggetto di rinuncia
da parte del lavoratore tramite verbali di accordo in sede aziendale,
amministrativa o sindacale.
6) Il datore di lavoro o l’utilizzatore
di un contratto di somministrazione non devono essere interessati da
sospensioni dal lavoro con interventi di integrazione salariale straordinaria
e/o in deroga, a meno che la nuova assunzione riguardi professionalità diverse
da quelle che sono interessate dalle suddette sospensioni.
7) L’assunzione con agevolazione non può
riguardare lavoratori con contratti a tempo indeterminato licenziati, nei sei mesi precedenti, da datori di lavoro con
elementi di relazione con chi deve assumere sotto il profilo della sostanziale
coincidenza degli assetti proprietari o della sussistenza di rapporti di
controllo o collegamento.
8) L’esonero contributivo spetta anche
per le agenzie di somministrazione nel caso in cui instaurino con il lavoratore
somministrato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a scopo di
somministrazione, ancorché questa sia resa verso l’utilizzatore a tempo
determinato.
La circolare INPS 17/2015 non
recepisce espressamente la condizione contenuta nell’art. 4 comma 12 lettera a) della
cosiddetta riforma “Fornero”, e quindi l’esonero spetta anche nel caso in cui
l’assunzione scaturisca da un obbligo di legge o di contratto collettivo. A
titolo di esempio possiamo fare l’assunzione di un lavoratore che abbia
esercitato manifestamente, nei tempi dovuti, il diritto di precedenza derivante
da un rapporto di lavoro a termine della durata superiore a sei mesi con lo
stesso datore di lavoro nel corso dei dodici mesi precedenti. Un altro caso
riguarda la trasformazione di un rapporto di lavoro a termine in un rapporto a tempo
indeterminato. Così pure l’assunzione a tempo indeterminato, di lavoratori che
avevano un contratto a termine con l’azienda o il ramo di azienda trasferito,
effettuata dall’acquirente o affittuario entro i 12 mesi successivi ai sensi
dell’art. 47 comma 6 della legge 428/1990 usufruirà dell’esonero contributivo.
Modalità operative
Per poter usufruire dell'esonero contributivo triennale il datore di lavoro dovrà chiedere all'INPS, tramite la funzionalità contatti del cassetto previdenziale aziendale, l'attribuzione del codice di autorizzazione 6Y con la seguente locuzione: “Richiedo l’attribuzione del codice di autorizzazione 6Y ai fini della fruizione dell’esonero contributivo introdotto dalla legge n. 190/2014, art. 1, commi 118 e seguenti, come da circolare n. 17/2015”.
Compatibilità con altre forme di incentivo
L'esonero contributivo triennale in parola non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote contributive. Esso è invece cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica fra i quali:
a) incentivo per assunzione disabili ex art. 13 L. 68/99;
b) incentivo per assunzione giovani genitori ex decreto Ministro per la Gioventù del 19/11/2010;
c) incentivo del 50% residue indennità ASPI spettante al disoccupato;
d) incentivo del Programma Garanzia Giovani;
e) incentivo del 50% residua indennità di mobilità spettante al lavoratore in mobilità.
Terracina 04 febbraio 2015 Maurizio Recchia