Consulenza del Lavoro

martedì 25 ottobre 2011

Contributi sanitari integrativi per il C.C.N.L. COMMERCIO-TERZIARIO

Il rinnovo del C.C.N.L. del Commercio-Terziario del 26 febbraio 2011 contiene, tra le altre novità di carattere economico, una specifica riguardante il Fondo Est. L’adesione a quest’ultimo era già obbligatoria per le aziende datrici di lavoro aderenti alla Confcommercio o alla Confesercenti ma da febbraio 2011 diventa obbligatoria per tutte le imprese commerciali. Tale adesione, che assicura tutta una serie di servizi rientranti nelle tutele assicurative integrative di tipo sanitario per i dipendenti delle aziende commerciali con contratto a tempo indeterminato (quelli a tempo determinato non sono iscrivibili), impone al datore di lavoro di pagare un contributo una tantum di 30,00 euro per ogni dipendente iscritto più un contributo mensile di 11,00 euro per ogni dipendente full-time di cui 1,00 euro a carico del lavoratore da trattenere in busta paga. Per i dipendenti part-time, fermo restando il contributo una tantum di 30,00 euro, il contributo mensile si riduce a 8,00 euro di cui 1,00 euro a carico del lavoratore.  Per le sole aziende della provincia di Roma a tali importi bisogna aggiungere il contributo Sanimpresa di 11,00 euro mensili per i dipendenti full-time e 14,00 per i dipendenti part-time. Mostriamo di seguito una miniguida del Fondo.
Fondo Est Miniguida Fulltime 05
Unico modo di sfuggire al pagamento della contribuzione al Fondo Est per le aziende non iscritte alla Confcommercio o alla Confesercenti, è quello di pagare direttamente al dipendente un importo mensile di 15,00 euro e corrispondere allo stesso identica assistenza sanitaria integrativa concessa dal Fondo Est. Per le aziende di Roma e Provincia che non iscrivano i propri dipendenti anche a Sanimpresa dovranno corrispondere ai lavoratori identico importo del contributo Sanimpresa sopra indicato maggiorandolo di ulteriori 5,00 euro erogandolo per quattordici mensilità. Da ciò deriva che la mancata iscrizione al Fondo Est produrrebbe un aggravio di costi ancora più pesante, soprattutto in caso di malattia del lavoratore con il conseguente obbligo del risarcimento delle spese mediche, che in caso per es. di ricovero potrebbero diventare anche ingenti. Insomma l’iscrizione al Fondo potrebbe evitare esperienze preoccupanti come quella descritta nel breve video che segue.

lunedì 24 ottobre 2011

TIROCINI FORMATIVI modificati dalla manovra estiva del 2011

Il tirocinio è un percorso formativo presso un'azienda tramite il quale il tirocinante può migliorare la propria preparazione e sperimentare le proprie abilità al fine di addivenire ad una scelta professionale consapevole, mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.
I destinatari sono:
studenti della scuola secondaria;
disoccupati e inoccupati, compresi gli iscritti in liste di mobilità;
soggetti svantaggiati e portatori di handicap;
studenti universitari, studenti di scuola secondaria superiore, di Istituti Professionali di Stato o dei corsi di Formazione Professionale.
I tirocini non costituiscono rapporto di lavoro e quindi non sono soggetti a contributi INPS ma soltanto a contributi INAIL e le eventuali somme erogate come sussidio alla formazione sono soggette a ritenute fiscali quali redditi assimilati a quelli da lavoro subordinato; le aziende con non più di 5 dipendenti a tempo indeterminato possono ospitare 1 tirocinante; se i dipendenti a tempo indeterminato sono invece tra 6 e 19 si possono ospitare fino a 2 tirocinanti; se i dipendenti a tempo indeterminato sono più di 20 si possono ospitare tirocinanti fino al 10% dei suddetti dipendenti.
A seguito della manovra emanata dal governo nell'estate 2011, e dell'intervento interpretativo della stessa fatta dal Ministero del Lavoro con la circolare n. 24/2011 sono stati delineati quattro tipi di tirocini.
1) Tirocini formativi e di orientamento. I destinatari sono i neo diplomati o neo laureati. La durata massima del contratto è di 6 mesi ed è attivabile entro e non oltre 12 mesi dal conseguimento del diploma o della laurea.
2) Tirocini di inserimento al lavoro o reinserimento. I destinatari sono i disoccupati, i lavoratori in mobilità, gli inoccupati (chi non ha mai lavorato) che possa provare tale situazione tramite certificato del Centro per l'Impiego. La durata massima è di 6 mesi e il vincolo dei 12 mesi dal conseguimento del diploma o della laurea non si applica.
3) Tirocinio con categorie disagiate. I destinatari sono i disabili, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti alcolisti e detenuti, immigrati, altri svantaggiati individuati dalle province e dalle regioni. Tali tirocini sono regolati dalla legge n. 68/1999 e da leggi regionali e le novità introdotte dalla manovra estiva non si applicano.Per le persone svantaggiate ai sensi del comma 1, art.4 della legge 381/91 la durata massima è di 12 mesi. Per i portatori di handicap la durata massima è di 24 mesi.
4) Tirocini curriculari. Si tratta di tirocini inclusi nei piani di studio delle Università e degli istituti scolastici la cui finalità sia quella di affinare il processo di apprendimento e di formazione con una modalità di alternanza tra scuola e lavoro. I destinatari sono Studenti universitari, di scuola media superiore o di istituti professionali. La loro regolamentazione e rinviata alle regole interne dei singoli istituti formativi salvo il fatto che debbano tenersi esclusivamente durante la frequenza del corso di studi. Anche questo tipo di tirocinio non è influenzato dalle norme dettate dalla manovra estiva 2011.
Il nostro studio professionale, grazie alla delega ricevuta dalla FONDAZIONE CONSULENTI PER IL LAVORO è in grado di attivare tirocini formativi entro una settimana dall'incarico ricevuto dalle aziende.
Esistono anche tirocini finanziati dalla Regione Lazio tramite appositi incentivi economici, ma soltanto nel caso in cui l'azienda ospitante assuma l'obbligo di trasformarli in rapporto di lavoro subordinato al termine del tirocinio e con un ulteriore contributo economico, ad assunzione avvenuta, sempre a carico della Regione. Chi fosse interessato a tali sovvenzioni può ricevere informazioni cliccando quì
Va detto, infine, che il tirocinio se usato bene può diventare il canale preferenziale per inserire i giovani nel mondo del lavoro. Le aziende hanno in mano uno strumento che permette di valutare nei tempi giusti le qualità del lavoratore e la compatibilità delle sue caratteristiche con le specifictà dell'azienda, permettendo inoltre di erogare al tirocinante la formazione necessaria per permettergli di effettuare al meglio le mansioni a lui richieste. Anche perché senza l'adeguata formazione si rischia l'insuccesso anche per le operazioni più elementari. Proprio come succede nel breve video che vi proponiamo qui sotto.


domenica 23 ottobre 2011

FERIE

L'istituto delle ferie ha avuto modifiche importanti nell'anno 2003, ma ancora oggi non tutti sanno esattamente come è regolato. Perciò proviamo a riassumerne i concetti fondamentali. L’art. 10 del D.Lgs. n. 66/2003 ha introdotto il principio che il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane, fatte salve condizioni di miglior favore stabilite dalla contrattazione collettiva e che tale periodo minimo non può essere sostituito dalla indennità per ferie non godute, ad eccezione del caso in cui ci sia la risoluzione del rapporto di lavoro. Inoltre il D.Lgs. n. 213/2004, ha introdotto specifiche sanzioni amministrative per i comportamenti omissivi del datore di lavoro in materia di godimento delle ferie, quantificandole con un minimo di 130 euro e un massimo di 780 euro per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisce la violazione. Un eventuale accordo transattivo, stipulato in costanza di rapporto di lavoro,di rinuncia alle ferie maturate nel periodo successivo al 29 aprile 2003 (data da cui decorre la nuova normativa)sarebbe nullo, trattandosi di diritto indisponibile. Sia la norma sopra indicata che l'art. 2109 del Codice Civile evidenziano che il periodo feriale debba essere possibilmente continuativo, tenuto conto delle esigenze del datore di lavoro e del lavoratore. Comunque Il periodo quadrisettimanale può essere utilizzato, per un massimo di due settimane, entro i diciotto mesi successivi alla sua maturazione, ferma restando la possibilità, attraverso la pattuizione collettiva, di stabilire condizioni migliori. L'INPS ha chiarito in più circolari che il momento impositivo e la collocazione temporale dei contributi dovuti sul compenso delle ferie non godute coincidono con il diciottesimo mese successivo al termine dell’anno solare di maturazione delle stesse o con il più ampio termine contrattuale. I datori di lavoro sono, quindi, tenuti a sommare alla retribuzione imponibile del mese successivo a quello di scadenza anche l’importo corrispondente al compenso ferie non godute, sebbene non ancora realmente corrisposto in ragione dell’espresso divieto di cui al c. 2 dell’art. 10 del D.Lgs. n. 66/2003. Naturalmente nel caso in gui dette ferie venissero godute e pagate successivamente, tali importi non dovranno essere soggetti a contributi perchè gli stessi sono stati già pagati. Le modalità con cui regolare tale ultimo caso sono espressamente indicate nella circolare n. 7 emanata dall'INPS in data 15 gennaio 2010.